Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 24/07/1977 n. 616

i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giu gno 1927, n.1766 . In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica della alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di amministrazione della cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione interregionale di cui all’art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281 .

Art.72. Promozione e agevolazione di produzioni agricole Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa;restano ferme le competenze dell'ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

Art.73. Consorzi di bonifica Fermi restano i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all’art.6 del decreto del presidente della repubblica 23 giugno 1962, n.947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali.quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art.8 del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro.le regioni possono costituire un ufficio comune.a tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nella attribuzione al medesimo del personale necessario. Il trasferimento di cui all’art.2 del decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello stato.

Art.74. Difesa contro le malattie delle piante coltivate Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n.987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante.le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.

Art.75. Incremento ippico Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.

Art.76. Assistenza agli utenti di motori agricoli Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli utif, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.1852, e successive modificazioni.

Art.77. Funzioni delegateÈ delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'aima;

c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

Art.78. Attribuzione dei comuni Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell’art.118, primo comma, della costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regio ne;

b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio. Titolo V - Assetto ed utilizzazione del territorio Capo I - Oggetto

Art.79. Materia del trasferimento Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello stato e degli enti pubblici di cui all’art.1 nelle materie “urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale”, “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”, “navigazione e porti lacuali”, “caccia”, “pesca nelle acque interne”, come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio. Capo II - Urbanistica

Art.80. Urbanistica Le funzioni amministrative relative alla materia “urbanistica” concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

Art.81. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nello esercizio della funzione di indirizzo e di coordina mento di cui all'art.3 della legge n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo stato, d'intesa con la regione interessata. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il consiglio dei ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del presidente della repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro o dei ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all’art.14 della legge 6 ottobre 1971, n.853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati.le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del cipe di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n.393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n.898, per le servitù militari.

Art.82. Beni ambientali Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla in clusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall’art.2 della legge 29 giugno 1939, n.1497 e dall’art.31 del decreto del presidente della repubblica 3 dicembre 1975, n.805;

h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971 n.1097, per la tutela dei colli euganei. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panora miche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n.1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del consiglio nazionale per i beni culturali. Il ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Art.83. Interventi per la protezione della natura Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. È fatto salvo quanto stabilito dall’art.3 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n.279, relativamente al parco nazionale dello stelvio. Capo III - Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale

 

Pagina 7/13 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional